Sez. 3, Sentenza n. 833 del 21/01/2003 (Rv. 561817 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Giudice - Dichiarazione di incompetenza - Conseguente chiusura del processo dinanzi a sè - Statuizione sulle spese - Obbligo - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sè, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)