Sez. 1, Sentenza n. 4902 del 31/07/1986 (Rv. 447598 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UN'ECCEZIONE IN PRECEDENZA FORMULATA - RINUNCIA IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA IN FAVORE DI ARBITRI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UN'ECCEZIONE IN PRECEDENZA FORMULATA - RINUNCIA IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA IN FAVORE DI ARBITRI.*
La mancata riproposizione, in Sede di precisazione delle conclusioni definitive, di un'eccezione in precedenza formulata (nella specie, eccezione d'incompetenza in base a compromesso in arbitri) implica presuntivamente l'abbandono o rinuncia dell'eccezione medesima, quando difetti una sua stretta connessione con altre istanze espressamente avanzate in detta Sede, e comunque debba escludersi un comportamento processuale, della parte idoneo ad evidenziare la volontà di mantenere ferma la precedente deduzione (nella specie essendosi il convenuto limitato a chiedere il rigetto della domanda attrice nel merito, incompatibile con la pregiudiziale contestazione della Competenza del giudice adito). (V 1730/82, mass n 419572).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)