Sez. 1, Sentenza n. 1730 del 17/03/1982 (Rv. 419572 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA PRECEDENTE RICHIESTA - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA PRECEDENTE RICHIESTA - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'omessa riproposizione in Sede di precisazione delle conclusioni di una richiesta, espressamente avanzata da una delle parti in giudizio, non è di per sè sufficiente a far presumere che tale richiesta sia stata abbandonata o rinunciata, specialmente quando la richiesta specificamente riproposta si connetta strettamente con quella oggetto delle conclusioni prese, sotto il profilo dell'interesse della parte e quando dalla condotta processuale di questa risulti, secondo l'insindacabile convincimento del giudice del merito, espresso con motivazione corretta ed adeguata che essa, nonostante l'omissione, ha inteso tenere ferma quella determinata istanza. (Conf 1036/81, mass n 411578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)