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Sez. 3, Sentenza n. 5063 del 10/06/1987 (Rv. 453663 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI DOVUTE DALL'ASSICURATO - OBBLIGO DI RIMBORSO.*
Stato
decisa il 1987-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453663-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI DOVUTE DALL'ASSICURATO - OBBLIGO DI RIMBORSO.*

Nell'Assicurazione per la responsabilità civile le spese processuali che il responsabile assicurato deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato dev'esserne tenuto indenne dall'assicuratore. (V 3802/75, mass n 378012; (V 3715/71, mass n 355497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)