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Sez. 2, Sentenza n. 18651 del 05/08/2013 (Rv. 627396 - 01)

BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO | Per atto volontario del proprietario già alienante della cosa principale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627396-01

BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO

La cessazione del vincolo pertinenziale non può avvenire per un atto di volontà del proprietario che abbia già trasferito la cosa principale, sicché l'alienazione a terzi della cosa accessoria (nella specie, vano corridoio) non è opponibile all'anteriore acquirente della cosa principale (nella specie, unità immobiliare servita dal corridoio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)