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Sez. L, Sentenza n. 3894 del 03/07/1984 (Rv. 435841 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESAURIMENTO DI SINGOLE AZIONI ANTISINDACALI - DIVIETO DI CONTINUAZIONE DI DETTE AZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435841-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESAURIMENTO DI SINGOLE AZIONI ANTISINDACALI - DIVIETO DI CONTINUAZIONE DI DETTE AZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'esaurirsi di singole azioni antisindacali del datore di lavoro non preclude al giudice di vietargli, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, la (ulteriore) continuazione di dette azioni, ove le stesse siano espressione di una condotta non meramente episodica ma destinata oggettivamente a persistere nel tempo, con conseguenti durevoli ripercussioni negative per la libertà o l'attività sindacale, cui, in Mancanza della pronuncia di un divieto siffatto, non sarebbe apprestata effettiva tutela. L'accertamento della sussistenza in concreto delle condizioni che legittimano un ordine dell'indicato contenuto - che non si risolve in un precetto (penalmente sanzionato) rivolto a vietare ipotetici e generici comportamenti futuri implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in Cassazione, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (V 441/84, mass n 432666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)