Sez. 2, Sentenza n. 2513 del 22/07/1972 (Rv. 360000 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA BUONA FEDE - INSINDACABILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA BUONA FEDE - INSINDACABILITA.*
La compensazione delle spese processuali, attenendo a una facolta discrezionale del giudice di merito, non puo essere sindacata in Sede di legittimita salvo che il giudice non l'abbia giustificata adducendo motivi illogici ed erronei; in particolare sfugge al Sindacato di legittimita l'accertamento dell'esistenza di uno stato di buona fede che dai giudici di merito venga posto a fondamento della compensazione stessa. (V 2500'70, mass n 348787).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)