Sez. 2, Sentenza n. 3220 del 28/10/1974 (Rv. 371737 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il regolamento delle spese giudiziali e la valutazione dei giusti motivi per compensarle in tutto o in parte, sono riservati al potere discrezionale del giudice del merito ed insindacabili in Sede di legittimita, purche non viziati sotto il profilo della condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa. (V 1856'73, mass n 364878; 191'73, mass n 361990; (V 3316'72, mass n 361139; 2153'72, mass n 360000).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)