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Sez. 2, Sentenza n. 3454 del 12/02/2013 (Rv. 625153 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni in materia di rifiuti - Definizione di "rifiuto" ex art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Catalizzatori destinati a rigenerazione - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625153-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997, come autenticamente interpretato dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. in legge n. 178 del 2002 (disciplina applicabile "ratione temporis"), costituisce rifiuto il materiale residuato dalla (o impiegato nella) raffinazione di idrocarburi, allorché - per essere riutilizzato - debba essere assoggettato al trattamento di recupero di cui all'allegato C del d.lgs. n. 22 del 1997, come i catalizzatori esausti destinati a rigenerazione. Irrilevante è, inoltre, la circostanza che il produttore dei catalizzatori abbia l'intenzione di riutilizzarli (e non quella di disfarsene, né l'obbligo di farlo), giacché la necessità del loro recupero attraverso rigenerazione - operazione in mancanza della quale tale materiale permane inutilizzabile - comporta che essi debbono essere considerati rifiuti a tutti gli effetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. A, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)