Sez. 2, Sentenza n. 20408 del 22/09/2009 (Rv. 610247 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 - Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 22 del 1997 - Portata - Beni o sostanze e materiali riutilizzabili nel ciclo produttivo - Natura di rifiuti - Esclusione - Intenzione od obbligo di disfarsi bene o del materiale - Rilevanza - Limiti - Accertamento della destinazione da parte del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (convertito nella legge n. 178 del 2002), che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 22 del 1997, l'esistenza dell'intenzione o dell'obbligo di disfarsene non assume alcun rilievo ai fini della riconducibilità alla nozione di rifiuto dei beni o delle sostanze e dei materiali residuali di produzione che possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero. L'accertamento della sussistenza o meno di tale destinazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in Cassazione, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale, in assenza di vizi di motivazione, era stata esclusa la riconducibilità alla nozione di rifiuto di oli esausti destinati alla lubrificazione di altri macchinari richiedenti oli con requisiti di qualità decrescenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)