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Sez. 6, Sentenza n. 2306 del 15/10/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258241 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Esclusione in appello di un'aggravante ad effetto speciale - Ritenuta erroneità del calcolo della pena - Rilevabilità in fase esecutiva con richiesta di correzione di errore materiale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258241-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE

L'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)