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Sez. 3, Sentenza n. 19056 del 12/12/2003 (Rv. 568853 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Rito del lavoro - Udienza di precisazione della conclusioni - Insussistenza - Obbligo del giudice di invitare a precisare le conclusioni dopo la trattazione della causa - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568853-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima è destinata oltreché all'assunzione delle prove, alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza mediante lettura del dispositivo, mentre non è prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, restano per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Ne consegue che non sussiste alcun dovere per il giudice del lavoro di invitare le parti a precisare le conclusioni, al termine dell'udienza in cui è stata trattata la causa e prima della pronunzia della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)