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Sez. 1, Sentenza n. 5162 del 30/03/2012 (Rv. 622133 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Aspettativa per motivi elettorali - Dipendenti regionali assunti a tempo determinato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622133-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

La previsione dell'ottavo comma dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, preclude ai dipendenti regionali, assunti a tempo determinato, la rimozione, mediante il collocamento in aspettativa, della causa d'ineleggibilità derivante da tale rapporto; infatti, tale collocamento si porrebbe in conflitto insanabile con la prefissione di un termine, che è elemento essenziale del rapporto, giacchè la sospensione dell'efficacia verrebbe ad incidere, prorogandola, sulla durata originariamente programmata in ragione di esigenze temporanee. Inoltre la diversità ontologica tra il rapporto di lavoro a tempo determinato e quello indeterminato esclude che il divieto, posto dal comma 8 dell'art. 2 richiamato, violi il principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini e gli ulteriori principi espressi dagli artt. 4, 35, 51 Cost., atteso che il diritto, riconosciuto in capo a colui che è chiamato a funzioni pubbliche elettive alla conservazione del posto di lavoro, trova limite nella peculiare natura del lavoro a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)