Sez. 1, Sentenza n. 17086 del 26/07/2006 (Rv. 592498 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di consigliere regionale - Qualità di giudice onorario di tribunale - Causa di ineleggibilità ex art.2, primo comma, n. 6 della legge n. 154 del 1981 - Rimozione - Esclusivamente per effetto delle dimissioni - Richiesta di collocamento in aspettativa - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La causa di ineleggibilità a consigliere regionale (o provinciale o comunale) di cui all'art. 2, primo comma, n. 6, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella specie costituita dall'essere il candidato giudice onorario di tribunale, può considerarsi cessata, ai sensi del successivo secondo comma, soltanto a seguito di formale e tempestiva presentazione delle dimissioni e non anche di richiesta di aspettativa, che, in quanto prevista per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, fra i quali non è sicuramente inquadrabile il giudice onorario investito di un incarico ontologicamente temporaneo, deve intendersi riferita, nella menzione di cui al secondo comma dell'art. 2 legge n. 154 del 1981, esclusivamente alle altre ipotesi di ineleggibilità contemplate nel precedente comma dello stesso articolo con riferimento alla qualità di pubblico dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 1 n. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)