Sez. L, Sentenza n. 2986 del 15/02/2005 (Rv. 578858 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Effetti dei provvedimenti di variazione dell'INPS ex art. 3, comma ottavo, legge n. 335 del 1995 - Retroattività - Controversie giudiziarie pendenti - Applicazione - Controversie amministrative pendenti - Estensione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'I.N.P.S., di variazione della classificazione dei datori di lavoro, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione e si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, "pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato" - in quanto norma sostanziale favorevole al contribuente, è stata retroattivamente estesa ai rapporti ancora controversi, ma limitatamente alle pendenze giudiziarie, come dimostra appunto il riferimento espresso alla "sentenza passata in giudicato", e non è applicabile quindi anche alle controversie che si svolgono dinanzi all'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)