diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18500 del 03/12/2003 (Rv. 568635 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Effetti dei provvedimenti di variazione dell' INPS ex art. 3, comma ottavo, Legge n. 335 del 1995 - Applicabilità a tutti i provvedimenti INPS - Legittimità - Parametri di classificazione ai sensi della Legge n. 88 del 1989 - Irrilevanza - Natura del provvedimento - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568635-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e quando si tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'INPS nel rispetto del principio di non retroattività) - ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di variazione della classificazione del datore di lavoro adottata d'ufficio dall'INPS dopo la sua entrata in vigore - o anche prima se la controversia sia ancora in corso - indipendentemente dal riferimento ai parametri di classificazione di cui all'art. 49, della Legge n. 88 del 1989, restando irrilevante anche la natura costitutiva o ricognitiva dell'atto classificatorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa dell'INPS di maggiori contributi, dovuti per l'inquadramento di un'azienda operante da epoca precedente all'entrata in vigore della Legge n. 88 del 1989, ritenendo operanti le limitazioni poste dall'art. 3, comma ottavo cit. ai provvedimenti di variazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)