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Sez. U, Sentenza n. 12270 del 05/07/2004 (Rv. 574120 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Requisito sanitario sopravvenuto in sede giurisdizionale - Decorrenza della prestazione - Dalla data di accertata insorgenza dello stato invalidante - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574120-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale né gode di analoga garanzia costituzionale. (Fattispecie in tema di indennità di accompagnamento)

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)