Sez. 3, Sentenza n. 1406 del 14/04/1977 (Rv. 385121 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA - SUCCESSIVA PRONUNCIA - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - MANCATA DECLARATORIA - SUCCESSIVA PRONUNCIA - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
Accertata la regolare Costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, della notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa. (Conf 930/69, mass n 339328; (Conf 1904/66, mass n 323700).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)