Sez. U, Sentenza n. 8584 del 07/08/1991 (Rv. 473399 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Strade - Sistemazione e manutenzione - Inosservanza della Pubblica Amministrazione di regole tecniche o di comuni canoni di diligenza e prudenza - Conseguenze pregiudizievoli per il privato - Giudizio promosso da questo anche al fine di conseguire condanna ad un "facere" - Devoluzione della controversia - Giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche
L'inosservanza della Pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di una strada, alle regole tecniche, ovvero ai comuni canoni di diligenza e prudenza, è denunciabile davanti al giudice ordinario, da parte del privato che ne riceva pregiudizio, anche al fine di conseguire condanna ad un "facere", in quanto la relativa domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione medesima, ma mera attività materiale di essa, soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)