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Sez. 3, Sentenza n. 5980 del 16/06/1998 (Rv. 516497 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Deflusso delle acque da fondi sovrastanti - Costruzione di una strada - Aggravamento del flusso - Risarcimento dei danni subiti dal proprietario del fondo a valle - Soggetto obbligato - Ente proprietario della strada - Deroga alla responsabilità dell'ente ex art. 1 n. 3 e 4 R.D. n. 1740 del 1933 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516497-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE

L'aggravamento del naturale deflusso delle acque dai fondi sovrastanti subito, dal proprietario del fondo sottostante, per effetto della costruzione di una strada obbliga l'ente proprietario di questa, a norma dell'art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior quantità di acque di scolo che si riversano a valle, senza che tale responsabilità sia esclusa dal disposto dell'art. 1, nn. 3 e 4, del R.D. n. 1740 del 1933 (T.U. delle norme per la tutela delle strade), il cui dettato normativo si limita ad imporre il solo divieto di operazioni che, impedendo il deflusso delle acque, possano danneggiare la strade ed essere di ostacolo alla circolazione, senza alcuna ulteriore indicazione in ordine al "quo modo" gli enti proprietari debbano costruire le strade stesse, nonché provvedere alla loro manutenzione, onde evitare danni a terzi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 1)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)