Sez. 3, Sentenza n. 2566 del 06/02/2007 (Rv. 594401 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Adozione di criteri e mezzi funzionali alla manutenzione delle opere pubbliche - Discrezionalità - Limiti - Violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
La discrezionalità - e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica (nella specie, una strada comunale dalla quale era tracimata acqua piovana con conseguente danneggiamento di un immobile adiacente di proprietà privata) trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che, dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme, deriva la configurabilità della responsabilità della stessa P.A. per i danni arrecati a terzi.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)