diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5338 del 09/12/1977 (Rv. 389008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTO ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA FISICA - MALATTIA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI CURARSI PER NON AGGRAVARE L'ENTITA E LA DURATA DELLA MALATTIA - OBBLIGO DI NON ALLONTANARSI DALL'ABITAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTO ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA FISICA - MALATTIA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI CURARSI PER NON AGGRAVARE L'ENTITA E LA DURATA DELLA MALATTIA - OBBLIGO DI NON ALLONTANARSI DALL'ABITAZIONE - SUSSISTENZA.*

L'inosservanza da parte del lavoratore malato delle misure e delle cautele necessarie per un'efficace e completa guarigione, non riguarda strettamente il solo rapporto assicurativo (potendo dar luogo in caso di inosservanza alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni dell'INAM), ma anche quello di lavoro. Il controllo sull'esistenza ed entita della malattia e sull'osservanza delle cure prescritte, dev'essere richiesto agli istituti pubblici di assistenza sanitaria dal datore di lavoro, che e tuttavia titolare del diritto al controllo stesso, anche se questo puo essere disposto d'ufficio e rispondere pure all'esigenza dell'istituto assicuratore di rendere effettiva ed efficace la prestazione assistenziale a proprio carico. Il prestatore di lavoro ha pertanto l'Obbligo di curarsi per non aggravare l'entita e la durata della malattia e di sottoporsi e rendere possibile il predetto controllo, anche non allontanandosi dalla propria abitazione, ove non gli sia consentito, potendo essere in caso diverso sottoposto a sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro. (V 2244/76, mass n 381046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)