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Sez. L, Sentenza n. 4179 del 17/06/1983 (Rv. 429125 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - MALATTIA DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DEL DATORE DI FEDELTÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429125-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - MALATTIA DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DEL DATORE DI FEDELTÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*

La sospensione del rapporto di lavoro a causa di malattia, non libera il prestatore d'opera dal dovere di fedeltà e di lealtà o comunque dall'Obbligo di adempimento in buona fede, ex art. 1176 cod. civ., delle sue obbligazioni e con la diligenza inerente alla prestazione dovuta, talché la disposizione dell'art. 2110 cod. civ., diretta alla conservazione del posto al prestatore stesso durante l'assenza dovuta alla causa suddetta, non fa venir meno il diritto del datore di lavoro di recedere dal contratto anche durante tale periodo allorché il recesso sia correlato a comportamenti illegittimi del lavoratore, idonei a giustificarlo, e non allo stato di malattia in se considerato come nel caso di inosservanza di cautele prescritte e necessarie per il recupero sollecito delle energie psico-fisiche. (V 584/81, mass n 411070; (V 3889/80, mass n 407771; (V 5338/77, mass n 389008; (V 2244/76, mass n 381046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)