Sez. L, Sentenza n. 12134 del 28/11/1998 (Rv. 521243 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO | Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo - Rifiuto dell'assunzione del medesimo lavoratore nuovamente avviato - Art.15 comma quinto, della legge n. 264 del 1949 - Applicabilità - Recesso immotivato del datore di lavoro durante il periodo di prova - Assimilabilità alle due suddette ipotesi di licenziamento - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della citata disposizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO
Per le ipotesi di avviamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968 valgono i principi generali del collocamento dei lavoratori disoccupati non incompatibili con i principi specifici delle assunzioni obbligatorie (v.Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 1985). Ne consegue che ad esse è applicabile l'art. 15, comma quinto, della legge n. 264 del 1949 il quale, in tema di collocamento ordinario, consente al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione del lavoratore avviato che sia stato precedentemente licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (ipotesi, quest'ultima, cui per interpretazione estensiva la norma va riferita, a differenza dal giustificato motivo oggettivo che non implica una valutazione negativa del comportamento del lavoratore). Tale disposizione, presupponendo inadempimenti contrattuali del lavoratore tali da giustificare un licenziamento che costituisca una definitiva e permanente ragione contrastante con la possibilità di instaurare quel vincolo fiduciario essenziale al rapporto di lavoro, non può invece applicarsi per analogia all'ipotesi in cui il recesso del datore di lavoro in un precedente rapporto lavorativo sia stato immotivato, come quello in tal modo - e legittimamente - effettuato nel corso del periodo di prova. In quest'ultimo caso, infatti, non è dato ritenere con adeguata certezza, né può dunque ritenersi comprovato che la risoluzione del rapporto sia stata determinata da ragioni assimilabili a quelle riconducibili alla previsione del citato art. 15, comma quinto, cit. potendo essa dipendere dai più vari motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15 com. 5, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)