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Sez. L, Sentenza n. 10324 del 02/12/1994 (Rv. 488981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO | Per giusta causa o per giustificato motivo - Rifiuto dell'assunzione del medesimo lavoratore nuovamente avviato - Ammissibilità - Art. 15, quinto comma, legge n. 264 del 1949 - Applicabilità -.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO

La norma di cui all'art. 15, quinto comma, della Legge 29 aprile 1949 n. 264, la quale, in tema di collocamento ordinario, consente al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione del lavoratore avviato che dal medesimo datore sia stato precedentemente licenziato per giusta causa oppure per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è applicabile anche alle ipotesi di avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)