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Sez. L, Sentenza n. 2453 del 13/04/1985 (Rv. 440299 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI AVVIATI DALL'U.P.L.M.O. PRECEDENTEMENTE LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA - ESTENSIONE AL CASO DI ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDI - NOZIONE DI "GIUSTA CAUSA" - INCLUSIONE DEL COSIDDETTO GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440299-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI AVVIATI DALL'U.P.L.M.O. PRECEDENTEMENTE LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA - ESTENSIONE AL CASO DI ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDI - NOZIONE DI "GIUSTA CAUSA" - INCLUSIONE DEL COSIDDETTO GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO.*

L'art. 15, quinto comma, della legge n. 264 del 1949, norma che consente al datore di lavoro di rifiutare di assumere lavoratori avviati dall'U.P.l.m.o. (ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione), i quali siano stati precedentemente licenziati per giusta causa, trova applicazione anche nel caso di avviamento obbligatorio di soggetti appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968 e va interpretato nel senso che il riferimento alla "giusta causa" è fatto non solo alla nozione desumibile dallo art. 2119 cod. civ. ma anche al giustificato motivo cosiddetto soggettivo, (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro; art. 3 della legge n. 604 del 1966), giacché lo stesso - implicando anch'esso, al pari del recesso ex art. 2119 cod. civ., la valutazione del comportamento del lavoratore - costituisce nella sostanza un'ipotesi di giusta causa seppur di minor gravità rispetto a quella che giustifica il licenziamento in tronco; invece non può ritenersi che la norma predetta faccia riferimento anche al giustificato motivo cosiddetto oggettivo, rappresentato - secondo l'art. 3 cit. - da ragioni inerenti alla attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, giacché esso prescinde da qualsiasi valutazione del comportamento del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)