Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002 (Rv. 557068 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE - CONTRO PIÙ DEBITORI PRINCIPALI | Ammissibilità - Condizioni - Obbligazione solidale - Necessità - Stipulazione del contratto di fideiussione o conoscenza della sua esistenza - Irrilevanza.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE - CONTRO PIÙ DEBITORI PRINCIPALI
Quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1951
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)