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Sez. 3, Sentenza n. 10574 del 19/07/2002 (Rv. 555995 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Differenze - Fattispecie in tema di giudizio secondo equità innanzi al giudice di pace - Regime di impugnazione - Vizio in procedendo - Esclusione - Conseguenze - Nel giudizio secondo equità innanzi al giudice di pace.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555995-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Ove, pertanto, la questione sia trattata nell'ambito di un giudizio secondo equità innanzi al giudice di pace, non implicando la relativa statuizione applicazione di norme processuali, ma un giudizio di merito, questa non è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei principi costituzionali o delle norme comunitarie, ove di rango superiore alle leggi ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)