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Sez. 3, Sentenza n. 12036 del 19/12/1990 (Rv. 470219 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - ESPERIMENTO DELL'AZIONE SURROGATORIA NEI SUOI CONFRONTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470219-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - ESPERIMENTO DELL'AZIONE SURROGATORIA NEI SUOI CONFRONTI - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché l'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui agli artt. 19 e 29 della legge 990 del 1969, ha natura non indennitaria ma risarcitoria strettamente conseguenziale alla responsabilità del soggetto al quale il fondo si sostituisce (perché rimasto sconosciuto o non assicurato), il fondo stesso viene ad assumere la qualità di "responsabile", nel senso di soggetto obbligato al risarcimento del danno; conseguentemente esso è assoggettabile all'Azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennità, prevista dalla polizza infortuni, al suo assicurato rimasto danneggiato dall'Azione del soggetto sostituito dal fondo, atteso che l'art. 28 della legge n. 990 del 1969 non ha modificato la detta normativa codicistica essendosi limitato a disciplinare le modalità del diritto e dell'Azione di rivalsa che spettano agli enti di gestione delle assicurazioni sociali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)