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Sez. 3, Sentenza n. 20178 del 25/09/2014 (Rv. 632017 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE | Operazione finanziaria - Dichiarazione resa su modulo prestampato dalla banca - Contenuto - "Operazione non adeguata" - Valore confessorio - Esclusione - Prova dell'adempimento degli obblighi informativi da parte della banca - Insufficienza.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632017-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di prova civile, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di "operazione non adeguata" rispetto al suo profilo d'investitore dell'investimento effettuato dalla banca, non costituisce dichiarazione confessoria, né è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell'intermediario, l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del regolamento CONSOB.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 51 art. 21, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)