Sez. 1, Sentenza n. 18140 del 26/07/2013 (Rv. 627323 - 01)
BORSA - IN GENERE | Servizi di investimento mobiliare - Operazioni non adeguate - Obblighi informativi della banca intermediaria nei confronti dell'investitore - Contenuto - Volontà dell'investitore di procedere comunque all'operazione - Ordine alla banca - Modalità - Art. 29, terzo comma, della Deliberazione Consob n. 11522 del 1998 - Interpretazione.
BORSA - IN GENERE
In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, qualora l'investitore intenda comunque eseguire un'operazione ritenuta inadeguata dalla prima, che abbia peraltro informato quest'ultimo di tale circostanza e delle relative ragioni, può darvi corso, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, della Deliberazione Consob dell'1 luglio 1998 n. 11522 (applicabile "ratione temporis"), soltanto a seguito di un ordine dal medesimo impartitole per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, dovendosi intendere detta disposizione non come riconducibile al manifestato intento di prescrivere una forma predeterminata dell'atto (appunto quella scritta) per la sua validità, bensì, al contrario, come impositiva di una siffatta forma al fine di garantire l'operatore dall'esonero da ogni responsabilità in ordine all'operazione da compiere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)