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Sez. L, Sentenza n. 6375 del 22/07/1987 (Rv. 454651 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DI DIRIGENTE - FATTO ILLECITO - CONDIZIONI - INGIURIOSITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454651-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DI DIRIGENTE - FATTO ILLECITO - CONDIZIONI - INGIURIOSITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI.*

Il licenziamento di un dirigente (non soggetto alla disciplina delle leggi n. 604 del 1966 e 300 del 1970), per dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune (art. 2043 e segg. cod. civ.), deve concretarsi - per la Forma o per le modalità del suo Esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne derivano - in un atto "ingiurioso", cioè lesivo della dignità e dell'Onere del lavoratore licenziato. Tale carattere d'ingiuriosità del licenziamento non S'identifica né va confuso con la Mancanza di giustificazione dello stesso e non può essere presunto, ma, secondo i principi generali dettati dall'art. 2697 cod. civ. va rigorosamente provato da chi l'alleghi come causa del lamentato pregiudizio (di cui vanno parimenti dimostrati sia l'an che il quantum). (V 3208/84, mass n 435251).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)