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Sez. L, Sentenza n. 3208 del 24/05/1984 (Rv. 435251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - LIBERA RECEDIBILITÀ DA RAPPORTO NON ASSOGGETTATO ALLE DISCIPLINE EX LEGGE N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE A LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - INSUSSISTENZA - LIMITI - ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - FONTI RELATIVE - CONVERTIBILITÀ DI DETTO RECESSO IN RECESSO "AD NUTUM" - CONSEGUENZE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - LIBERA RECEDIBILITÀ DA RAPPORTO NON ASSOGGETTATO ALLE DISCIPLINE EX LEGGE N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE A LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - INSUSSISTENZA - LIMITI - ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - FONTI RELATIVE - CONVERTIBILITÀ DI DETTO RECESSO IN RECESSO "AD NUTUM" - CONSEGUENZE - CONDIZIONI.*

Nella residuale area di libera recedibilità del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - coincidente con quella di inapplicabilità delle Disposizioni della legge n. 604 del 1966, in tema di tutela obbligatoria del posto di lavoro (datori di lavoro che occupino fino a trentacinque dipendenti complessivamente), e della legge n. 300 del 1970 (imprese che abbiano una struttura articolata in unità produttive sprovviste del requisito dimensionale di cui all'art. 35 della stessa legge), in tema di tutela reale - il licenziamento ad nutum con preavviso ed indennità di anzianità è sempre legittimo ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. e non dà luogo a risarcimento del danno salvo che, a cagione della Forma della sua intimazione e dalle sue conseguenze morali e sociali, non rappresenti un atto ingiurioso per il lavoratore, offendendone il decoro, la dignità o l'Onere e non implichi perciò un danno risarcibile secondo il diritto comune. Per contro, nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa, l'accertata illegittimità del recesso, nel difetto di applicabilità delle leggi suddette e produttiva ex se del risarcimento del danno o secondo i contratti collettivi, ove lo prevedano, o secondo gli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ., salva peraltro la sua convertibilità in recesso ad nutum, cui consegue il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove resti accertata la volontà del datore di lavoro di tenere ferma l'efficacia del recesso. (V 6683/82, mass n 424317; (V 5393/80, mass n 400277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)