Sez. L, Sentenza n. 5850 del 01/07/1997 (Rv. 505590 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Licenziamento "ingiurioso" - Estremi -Onere della prova - Incidenza sul lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Qualora sia stata accertata l'illegittimità del licenziamento, il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi in cui il provvedimento espulsivo, per la forma e la modalità della sua adozione e per le conseguenze morali e sociali che ne derivano, rappresenti un atto "ingiurioso", cioè lesivo del decoro, della dignità o dell'onore del lavoratore licenziato. Tale carattere di ingiuriosità del licenziamento non si identifica con la mera mancanza di giustificazione dello stesso e va rigorosamente provato da chi lo adduce, che deve altresì dimostrare l'"an" e il "quantum" del pregiudizio lamentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2018, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)