Sez. 1 - , Sentenza n. 602 del 12/01/2017 (Rv. 643029 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica del ricorso di fallimento a mezzo PEC - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)