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Sez. 3, Sentenza n. 1767 del 17/12/1999 Ud. (dep. 16/02/2000) Rv. 215687 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Conferimento a terzi autorizzati - Corresponsabilità del detentore e/o produttore - Obblighi ex art. 10 D.Lgs 22 del 1997 - Fatti commessi precedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs 22 - Applicabilità come indicazioni tendenziali.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215687-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di rifiuti i requisiti richiesti dall'art. 10 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, possono costituire una indicazione tendenziale dei criteri da seguire in tema di affermazione di corresponsabilità del detentore e/o produttore di rifiuti destinati allo smaltimento o al reimpiego anche per fatti commessi prima della entrata in vigore del citato decreto. Peraltro gli adempimenti relativi al controllo dell'autorizzazione del soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione alla provincia, previsti dal citato precetto, non esauriscono completamente la misura della diligenza richiesta al detentore e/o produttore dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)