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Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/2007 Ud. (dep. 07/02/2008) Rv. 238992 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento - Terzo che smaltisca illegalmente i rifiuti - Applicabilità dell'art. 41, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238992-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, in caso di conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento, la circostanza che questi ultimi abbiano eseguito le relative operazioni in modo non conforme alle prescrizioni di legge non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41, comma secondo, cod. pen., in quanto il comportamento del soggetto conferente (nella specie, non aver controllato che i terzi fossero autorizzati allo smaltimento) non esclude il nesso causale, ponendosi come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento ex art. 41, comma primo, cod. pen..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41 com. 1, Cod. Pen. art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)