Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/2007 Ud. (dep. 07/02/2008) Rv. 238991 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Conferimento a terzi non autorizzati - Reato previsto dall'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Responsabilità del detentore - Configurabilità - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41 com. 1, Cod. Pen. art. 41 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)