Sez. 3, Sentenza n. 7827 del 24/10/1987 (Rv. 455642 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - MENDACE ASSICURAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE DELLA LIBERTÀ DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE MEDESIMO - SUSSISTENZA - COLPA PROFESSIONALE DEL NOTAIO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - MENDACE ASSICURAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE DELLA LIBERTÀ DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE MEDESIMO - SUSSISTENZA - COLPA PROFESSIONALE DEL NOTAIO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene, mediante le cosiddette visure ipotecarie e catastali, non è subordinato al conferimento di uno specifico incarico, ma rientra nei doveri professionali del notaio incaricato della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, sempreché le parti, per ragioni di urgenza o per altri motivi, non lo abbiano concordemente ed espressamente da ciò dispensato. La responsabilità del venditore, per la mendace Assicurazione della libertà dell'immobile trasferito, riguarda unicamente il rapporto tra il venditore medesimo e l'acquirente, ma non incide sulla configurabilità della colpa professionale del notaio nei confronti di questo ultimo. (Conf 2855/80 mass n 406604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)