Sez. L, Sentenza n. 14294 del 28/07/2004 (Rv. 575043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Contratto concluso in forma scritta - Qualificazione del rapporto - Rilievo dell'istituto della conversione del negozio nullo - Normale irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della corretta qualificazione di un rapporto di lavoro di cui le parti abbiano convenuto una determinata qualificazione con un atto scritto, è di norma priva di rilievo la disciplina dall'art. 1424 cod. civ. per la conversione del negozio nullo, poiché la questione della identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, in quanto nei rapporti di durata il comportamento delle parti è idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a contratto di lavoro subordinato dissimulato da contratto di associazione in partecipazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)