Sez. L, Sentenza n. 5841 del 23/11/1985 (Rv. 443026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1960 N. 1369 - ASSUNZIONE DI LAVORATORE DA PARTE DI IMPRESA APPALTATRICE DI MANO D'OPERA - MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA CON CONTRATTO DI APPALTO - NEGOZIO INDIRETTO - NULLITÀ PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA - ESTENSIONE DELLA NULLITÀ AL RAPPORTO DI LAVORO CON L'INTERMEDIARIO - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO E L'IMPRESA CHE HA BENEFICIATO DELLE PRESTAZIONI - CONVERSIONE DEL NEGOZIO NULLO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1960 N. 1369 - ASSUNZIONE DI LAVORATORE DA PARTE DI IMPRESA APPALTATRICE DI MANO D'OPERA - MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA CON CONTRATTO DI APPALTO - NEGOZIO INDIRETTO - NULLITÀ PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA - ESTENSIONE DELLA NULLITÀ AL RAPPORTO DI LAVORO CON L'INTERMEDIARIO - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO E L'IMPRESA CHE HA BENEFICIATO DELLE PRESTAZIONI - CONVERSIONE DEL NEGOZIO NULLO - ESCLUSIONE.*
Ove, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1369 del 1960, e quindi anche sotto il vigore della legge 29 aprile 1949, n. 264 (che faceva Obbligo ai datori di lavoro di assumere i lavoratori per il tramite dei competenti uffici di collocamento), un lavoratore sia stato assunto da un'impresa appaltatrice di mano d'opera e sia stato posto a disposizione di altra impresa con un contratto di appalto, è configurabile l'attuazione di un negozio indiretto, mercè utilizzazione di un negozio tipico (appalto) per il perseguimento di uno scopo ulteriore vietato dall'ordinamento giuridico, e cioè l'appalto di mano d'opera, considerato negozio in frode alla legge e come tale soggetto alla disciplina della nullità per illiceità della causa. In tale ipotesi, poiché il collegamento funzionale tra i due negozi (quello fra il lavoratore e l'intermediario e quello fra questo ultimo e l'impresa beneficiaria delle prestazioni lavorative) estende l'effetto di nullità all'intero rapporto tra i tre distinti soggetti e nei suoi distinti momenti, restando valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si è attuato tra il lavoratore e l'ente che ha beneficiato delle sue prestazioni in modo esclusivo e continuativo, non può trovare applicazione l'istituto della conversione dei negozi giuridici per la particolare Rilevanza attribuita in materia di lavoro al concreto scambio delle prestazioni ed alla conseguente Costituzione ex lege del rapporto con l'effettivo loro destinatario. (V 5184/83, mass n 430046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2094, Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)