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Sez. 3, Sentenza n. 2863 del 30/10/2018 Cc. (dep. 22/01/2019) Rv. 274823 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Ambito temporale della condotta oggetto di accordo tra le parti - Modifica da parte del giudice del patteggiamento - Possibilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274823-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, ratificando il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare unilateralmente i dati della richiesta e modificare lo spettro temporale della condotta oggetto della pattuizione. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di accordo formatosi su un periodo temporale più ristretto di quello contestato sull'implicito presupposto di intervenuta modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero, ha precisato essere dovere del giudice o quello di applicare la pena con riguardo al periodo temporale come modificato, ovvero, nel caso di difformità del fatto prospettato dalle parti con quanto risultante dagli atti, quello di rigettare la richiesta di applicazione della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)