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Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018 Cc. (dep. 22/01/2018) Rv. 272026 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272026-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 n. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)