Sez. 6, Sentenza n. 4218 del 14/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 216504 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Aggiunta, da parte del giudice, di statuizioni non previste dalle parti - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una provvisionale sul danno.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Il giudice non ha il potere di aggiungere ulteriori statuizioni, nella sentenza di patteggiamento, rispetto a quelle risultanti dalla richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte, sulla quale il P.M. abbia prestato il suo consenso. (Nella specie, la Corte suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale il giudice aveva, di sua iniziativa, subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento sia di una provvisionale sia delle spese sostenute dalla parte civile; ha chiarito, in motivazione, la Cassazione, che l'annullamento non aveva alcuna efficacia sul patto e sulla ratifica di esso da parte del giudicante: "vitiatur sed non vitiat").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)