Sez. 1, Sentenza n. 75 del 05/01/1994 (Rv. 484941 - 01)
Sport - In genere | Contratto di cessione di un giocatore - Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) - Prescrizioni tassative - Inosservanza - Conseguenze.
Sport - In genere
Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 cod. civ., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1942 n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statuale come negozio atipico (prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981 n. 91), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, Legge 23/03/1981 num. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)