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Sez. 2, Sentenza n. 7856 del 24/09/1994 (Rv. 487891 - 01)

SPORT - IN GENERE | Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Inosservanza delle prescrizioni ex artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 530 del 1974 - Incidenza sulla validità del contratto di mediazione per il trasferimento di un calciatore dilettante da una società sportiva ad un'altra - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487891-01

SPORT - IN GENERE

L'inosservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quali quelle degli artt. 31 e 34 del d.P.R. 2 agosto 1974 n. 530 che stabiliscono, rispettivamente, che le società sportive non hanno scopi di lucro e che l'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale non incidono sulla validità del contratto di mediazione concluso per il trasferimento di un calciatore dilettante da una società sportiva ad altra, in quanto intercorso tra soggetti estranei all'ordinamento sportivo, come tali non vincolati all'osservanza di dette norme, sicché i negozi posti in essere da dette parti ancorché aventi attinenza all'attività sportiva, restano disciplinati soltanto dalle norme civilistiche che ne regolano il contenuto e gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 31, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 34, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 95, Legge 23/03/1981 num. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)