Sez. 1, Sentenza n. 4871 del 05/05/1995 (Rv. 492092 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Proposizione del ricorso con unico atto - Necessità - Proposizione di un secondo ricorso dopo la presentazione del primo - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione (principale od incidentale), in applicazione del principio dell'unicità dell'impugnazione, deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con un unico atto avente i requisiti di sostanza e di forma indicati negli artt. 366 e 371 cod. proc. civ., con la conseguenza che la parte che abbia già proposto impugnazione (principale od incidentale) contro alcune statuizioni della sentenza oggetto dell'impugnazione medesima, non può successivamente presentare un secondo atto d'impugnazione nell'ambito dello stesso rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)