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Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 09/07/1996 (Rv. 498432 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Esercizio del diritto di impugnazione - Nuovi e diversi motivi di impugnazione - Successiva introduzione da parte dell'impugnante - Inammissibilità - Limiti - Pendenza del termine per impugnare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498432-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Il principio di consumazione del diritto d'impugnazione, salva l'ipotesi di impugnazione nulla o inammissibile o improcedibile e sempre che in quest'ultimo caso l'inammissibilità o l'improcedibilità non siano state già dichiarate, comporta che la parte che ha proposto l'impugnazione non può successivamente introdurre nuovi e diversi motivi di censura, neppure sotto forma di impugnazione incidentale, anche se non sia ancora decorso il termine per impugnare in base agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)