Sez. 6, Sentenza n. 7047 del 15/01/2026 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289412-01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata in epoca antecedente all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza - Oneri della parte - Indicazione.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
Nel periodo antecedente l'approvazione dei regolamenti attuativi menzionati dall'art. 111-bis cod. proc. pen., è consentito alle parti trasmettere memorie o istanze difensive all'Autorità procedente a mezzo PEC, fermo restando l'onere, per le predette, di provare non solo l'avvenuto inoltro della stessa e la sua ricezione, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio ricevente.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)