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Sez. 6, Sentenza n. 7047 del 15/01/2026 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289412-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata in epoca antecedente all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza - Oneri della parte - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289412-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

Nel periodo antecedente l'approvazione dei regolamenti attuativi menzionati dall'art. 111-bis cod. proc. pen., è consentito alle parti trasmettere memorie o istanze difensive all'Autorità procedente a mezzo PEC, fermo restando l'onere, per le predette, di provare non solo l'avvenuto inoltro della stessa e la sua ricezione, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio ricevente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)