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Sez. 6 - , Sentenza n. 2951 del 25/09/2019 Ud. (dep. 24/01/2020) Rv. 278127 - 01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazioni, comunicazioni ed istanze delle parti private - Utilizzo della posta elettronica certificata - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278127-01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 151, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)